Bollo auto, esenzione per i disabili: cosa dice la legge

Scritto il 21/10/2025
da Valentina Menassi

Un’agevolazione che alleggerisce il peso delle tasse e garantisce il diritto alla mobilità senza barriere

Il tema delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità torna spesso al centro dell’attenzione, soprattutto quando si parla di mobilità e diritto alla libertà di movimento. Tra le domande più frequenti c’è quella relativa al bollo auto: chi è riconosciuto invalido deve pagarlo oppure no? La risposta è regolata da precise disposizioni di legge che tutelano i cittadini con disabilità, prevedendo in alcuni casi l’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica.

Il pagamento del bollo auto

In queste circostanze i cittadini si chiedono se le persone con disabilità siano effettivamente tenute al pagamento del bollo auto. La risposta a quetsa domanda si ritrova nell’art. 8, comma 7, della legge n. 449 del 1997 che, nell’esonerare dal pagamento della tassa automobilistica -sia per la parte regionale che per quella erariale - i veicoli adoperati o destinati al trasporto di soggetti riconosciuti disabili dal D.P.R. 24 giugno 1995, n. 572, relativamente all’art. 3, limita l’onere tributario ai casi nei quali gli ambienti di cui s’intende facilitare la fruizione rispondano ai criteri stabiliti alla lett. a) dell’art. 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A chi è riservato il beneficio

Il beneficio è riservato ad autoveicoli e motoveicoli che rientrano entro precisi limiti di cilindrata, oltre i quali l’esenzione non è più applicabile. In particolare, la soglia è fissata a 2.000 centimetri cubici per i motori a benzina, 2.800 per quelli diesel o ibridi, e 150 kilowatt di potenza massima per i veicoli elettrici.

I mezzi che rientrano nell'agevolazione

Rientrano ugualmente nell’agevolazione i mezzi prodotti in serie ed anche quelli impiegati per la mobilità della persona disabile, ovvero adattati alle necessità della persona disabile di guida. L’esenzione viene comunicata dagli Uffici Tributi Regionali ai quali compete la presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, di norma il certificato di riconoscimento della condizione di disabilità e la carta di circolazione del mezzo. Qualora nella Regione non sia attivo l’Ufficio specifico, occorre farne domanda all’U.T. dell’Agenzia delle Entrate.