Giugno si conferma un mese “caldissimo” in termini di adempimenti fiscali e tra pochi giorni arriva una scadenza davvero importante per i contribuenti coinvolti: il pagamento dell’Imu.
Entro il 16 giugno, difatti, i proprietari di “seconde case” o di precise categorie di immobili (le cosiddette “case di lusso”) saranno tenuti al versamento dell’Imposta municipale propria o, se lo dovessero scegliere, al pagamento in unica soluzione degli importi dovuti. I proprietari di abitazione principale non di “lusso” non sono tenuti al pagamento del tributo locale, ma la situazione non è cosi “semplice”, poiché le casistiche cambiano in funzione, ad esempio, della destinazione d’uso del’immobile o della situazione familiare del proprietario e delle delibere dei singoli Comuni.
Entriamo più nel dettaglio e vediamo chi è tenuto al pagamento, chi è esente e quali possono essere delle casistiche particolari.
Chi deve pagare
Come ricorda il ministero dell’Economia, l’Imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
Sono tenuti al pagamento il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario in caso di leasing.
Questo tributo è presente in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La regola generale prevede che l’acconto di giugno sia pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente (il 2025). Il saldo finale, con l’eventuale conguaglio sulle nuove aliquote del 2026, verrà poi versato il 16 dicembre.
Chi non deve pagare e quali agevolazioni esistono
Resta confermata, invece, l’esenzione totale per l’abitazione principale, a patto che l’immobile non rientri, logicamente, nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; sono assoggettate al regime Imu dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Oltre all’esenzione legata alla abitazione principali, ci sono ulteriori agevolazioni tra cui, ad esempio, quella al 50% per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, allo stesso tempo, non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono tali condizioni.
Altra riduzione del 50% dell’imposta è quella prevista per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli o genitori) ma solo se ci sono i requisiti stabiliti dalla legge, tra cui l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale da parte del comodatario e la registrazione del contratto.
Invece, per gli immobili locati con contratto a canone concordato, l’Imu è dovuta in misura ridotta: l’imposta calcolata applicando ‘aliquota comunale viene infatti ridotta al 75%, con un beneficio pari al 25%.
Casi particolari
Quando si esce dalle definizioni standard, ci sono tutta una serie di eccezioni sull’Imu che potrebbero generare dubbi interpretativi.
Una fattispecie particolare è, ad esempio, quella dei coniugi con doppia residenza anagrafica e la dimora abituale in due immobili distinti, anche situati nello stesso Comune. In questo caso, ad esempio, entrambi i proprietari possono beneficiare dell’esenzione Imu prevista per l’abitazione principale pur restando la facoltà del Comune di verificare l’effettiva sussistenza della dimora abituale, anche mediante il controllo dei consumi delle utenze domestiche.
Un altro caso particolare è quello del cambio di residenza a seguito dell’acquisto di un ulteriore immobile adibito, o da adibire, ad abitazione principale: l’omessa dichiarazione può comportare sanzioni e accertamenti, obbligando il contribuente a pagare l’Imu con l’aliquota piena (come seconda casa) per tutti i mesi scoperti, fino al momento dell’effettivo cambio anagrafico e della presentazione della dichiarazione.
Il semplice cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente l’esenzione dall’Imu. In assenza della dichiarazione Imu, infatti, il Comune potrebbe continuare a qualificare l’immobile come seconda casa e applicare l’aliquota ordinaria, con il successivo invio di un avviso di accertamento.
In tali casi, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione prevista per l’abitazione principale.

